Art. 50
Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
In vigore dal 19 dic 2024
Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
1. Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all’anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile:
a)
bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; e
b)
contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri.
Gli Stati membri possono utilizzare la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti dall’immissione dell’imballaggio sul mercato per calcolare, conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’, paragrafo 7, lettera a), gli obiettivi di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per i formati di imballaggio pertinenti di cui al paragrafo 1, e che un deposito cauzionale sia addebitato presso il punto vendita.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare gli operatori economici del settore alberghiero, della ristorazione e del catering dalla riscossione di un deposito cauzionale qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
l’imballaggio oggetto di deposito cauzionale è aperto presso la struttura;
b)
il prodotto è consumato presso la struttura; e
c)
l’imballaggio vuoto oggetto di deposito cauzionale è restituito presso la struttura.
4. Il paragrafo 2 non si applica all’imballaggio per:
a)
categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16 e 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti nel regolamento (UE) n. 251/2014;
b)
prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall’uva e dagli ortaggi e altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00;
c)
bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208; e
d)
latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande con capacità inferiore a 0,1 litri dalla partecipazione ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione, qualora tale partecipazione non sia tecnicamente fattibile.
5. Gli Stati membri possono essere esentati dall’obbligo di cui al paragrafo 2 alle condizioni seguenti:
a)
il tasso di raccolta differenziata a norma dell’del pertinente formato di imballaggio presentato alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), è pari all’80 % o superiore in peso degli imballaggi di questo formato messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di detto Stato membro nell’anno civile 2026; e
b)
entro il 1o gennaio 2028, lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con misure concrete, compreso il loro calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1.
Ai fini della lettera a), qualora le informazioni relative al tasso di raccolta differenziata del pertinente formato di imballaggio non siano state ancora presentate alla Commissione, lo Stato membro fornisce una spiegazione motivata relativa alla modalità con cui le condizioni di esenzione di cui al presente paragrafo possono essere altrimenti soddisfatte. La spiegazione motivata si basa sui dati nazionali convalidati e comprende una descrizione delle misure attuate.
6. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 5, lettera b), la Commissione può richiedere allo Stato membro di rivederlo se ritiene che non rispetti le prescrizioni di cui al paragrafo 5, lettera b). Lo Stato membro presenta un piano di attuazione rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.
7. Se in uno Stato membro il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui al paragrafo 1 diminuisce e rimane inferiore al 90 % in peso di un determinato formato di imballaggio immesso sul mercato per tre anni civili consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro che la deroga non è più applicabile. Un sistema di deposito cauzionale e restituzione è istituito entro il 1o gennaio del secondo anno civile successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile.
8. Gli Stati membri si adoperano per istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande e i cartoni per bevande. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.
9. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente al presente regolamento, adottare disposizioni che vadano oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo, quali la possibilità di includere gli imballaggi di cui al paragrafo 4e gli imballaggi per altri prodotti o realizzati con altri materiali.
10. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di restituzione e le opportunità di riutilizzo di imballaggi con finalità e formato simili a quelli di cui al paragrafo 1 siano pratici per gli utilizzatori finali come i punti di restituzione e le opportunità di riutilizzo lo sono per la restituzione degli imballaggi monouso a un sistema di deposito cauzionale e restituzione.
11. Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché almeno i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento soddisfino i requisiti minimi elencati nell’allegato X.
Le prescrizioni minime elencate nell’allegato X non si applicano ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che raggiungono l’obiettivo del 90 % di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il 1o gennaio 2029. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso siano conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato X al momento del loro primo riesame. Se l’obiettivo del 90 % non è raggiunto entro il 1o gennaio 2029, i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso rispettano le prescrizioni minime di cui all’allegato X al più tardi entro il 1o gennaio 2035.
Entro il 1o gennaio 2038 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta l’attuazione del presente articolo e individua le modalità per massimizzare l’interoperabilità dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione.
12. Le prescrizioni minime elencate nell’allegato X del presente regolamento non si applicano alle regioni ultraperiferiche riconosciute all’articolo 349, terzo comma, TFUE, tenendo conto delle loro specificità locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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