Art. 47 · Autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore

Art. 47

Autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore

In vigore dal 19 dic 2024
Autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore 1.   Un produttore, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell’adempimento di tali obblighi, nel caso dell’adempimento collettivo di detti obblighi, presenta domanda di autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore all’autorità competente. 2.   Quando adottano le misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono le prescrizioni e i dettagli della procedura di autorizzazione. Tali prescrizioni e dettagli possono essere diversi per l’adempimento individuale e collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri stabiliscono inoltre le modalità di verifica della conformità, comprese le informazioni che i produttori o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore devono fornire a tal fine. La procedura di autorizzazione comprende prescrizioni per la verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e termini temporali per tale verifica, che non devono superare 18 settimane dalla presentazione di un fascicolo di domanda completo. Tale verifica è effettuata da un’autorità competente o da un esperto indipendente che redige una relazione di verifica sui risultati. Detto esperto è indipendente dall’autorità competente e dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore o dai produttori autorizzati all’adempimento individuale. 3.   Le misure che gli Stati membri devono stabilire a norma del paragrafo 2 comprendono misure volte a garantire che: a) siano rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE; b) le misure messe in atto o pagate dal produttore o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore siano sufficienti per consentire la restituzione e la gestione di tutti i rifiuti di imballaggio, a titolo gratuito per i consumatori, a norma dell’, paragrafi 1 e 5, e dell’, con una frequenza proporzionale all’estensione territoriale e al volume interessati, considerando la quantità e i tipi di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, messi a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori rappresentati dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, o di imballaggi disimballati da tale produttore o produttori senza essere utilizzatori finali; c) siano vigenti gli accordi necessari a tal fine, compresi gli accordi preliminari, con distributori, autorità pubbliche o terzi che gestiscono i rifiuti per loro conto; d) sia disponibile la necessaria capacità di cernita e riciclaggio per garantire che i rifiuti di imballaggio raccolti siano successivamente sottoposti al trattamento preliminare e al riciclaggio di alta qualità; e) sia rispettata la prescrizione di cui al paragrafo 6 del presente articolo. 4.   Il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione o dei termini dell’autorizzazione o la cessazione definitiva delle attività. Sulla base di alcune o di tutte le siffatte modifiche notificate, l’autorità competente può decidere di modificare l’autorizzazione. 5.   L’autorità competente può decidere di revocare l’autorizzazione, in particolare se il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore non soddisfa più le prescrizioni relative all’organizzazione del trattamento dei rifiuti di imballaggio o non adempie altri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore a norma dei regimi istituiti conformemente agli della direttiva 2008/98/CE e alla presente sezione, come gli obblighi relativi alle comunicazioni all’autorità competente, o gli obblighi di notificare eventuali modifiche ai termini dell’autorizzazione o se il produttore ha cessato definitivamente l’attività. 6.   Il produttore, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell’adempimento di tali obblighi, nel caso dell’adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, forniscono un’adeguata garanzia destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti che incombono al produttore, o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche per cessazione definitiva delle attività, o per insolvenza. Gli Stati membri possono specificare prescrizioni supplementari in relazione alla garanzia. La garanzia può assumere la forma di un fondo pubblico finanziato dai contributi a carico dei produttori e di cui uno Stato membro è garante in solido.
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