Art. 44 · Registro dei produttori

Art. 44

Registro dei produttori

In vigore dal 19 dic 2024
Registro dei produttori 1.   Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto di esecuzione adottato ai sensi dell’, paragrafo 14, ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale finalizzato a verificare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo. Ciascun registro nazionale fornisce i collegamenti ai siti web di altri registri nazionali dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore. 2.   I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo in ciascuno Stato membro nel cui territorio mettono a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati, o in cui disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali, presentando una domanda di registrazione all’autorità competente responsabile del registro dello Stato membro in questione. Se un produttore ha incaricato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adempiere in loro nome e per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui all’, paragrafo 1, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui è istituito il registro. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che gli obblighi di cui al presente articolo, sulla base di un mandato scritto, possano essere adempiuti, in nome e per conto dei produttori, da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore. 4.   Se i produttori o, se del caso, conformemente all’, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in uno Stato membro, essi non mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, o disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali, in tale Stato membro. 5.   La domanda di registrazione contiene le informazioni da trasmettere conformemente all’allegato IX, parte A. Uno Stato membro può richiedere ai produttori di fornire informazioni o documenti supplementari se tali informazioni o documenti sono necessari per controllare e garantire la conformità al presente regolamento e alle norme adottate da tale Stato membro ai sensi dell’, paragrafo 2. 6.   Se un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore rappresenta più di un produttore, esso trasmette separatamente, oltre alle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 5, il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori che rappresenta. 7.   Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, come previsto dal diritto nazionale a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, presenta le informazioni di cui all’allegato IX, parte B, punto 1all’autorità competente responsabile del registro, entro il 1o giugno e per ogni intero anno civile precedente. Gli Stati membri possono esigere che le informazioni trasmesse a norma del presente paragrafo siano sottoposte a audit e certificate da revisori indipendenti sotto la supervisione delle autorità competenti di cui all’, paragrafo 1, sulla base di eventuali norme nazionali. 8.   Qualora un produttore abbia messo a disposizione per la prima volta nel territorio dello Stato membro una quantità di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, inferiore a 10 tonnellate nel corso di un anno civile, o qualora un produttore quale definito all’, paragrafo 1, punto 15), lettera e), disimballi una quantità di imballaggi inferiore a 10 tonnellate nel corso di un anno civile, il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, come previsto dal diritto nazionale in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, presenta le informazioni di cui all’allegato IX, parte B, punto 2, all’autorità competente responsabile del registro entro il 1o giugno per ogni intero anno civile precedente. In deroga al primo comma, uno Stato membro può, per un determinato anno civile, stabilire una soglia massima inferiore rispetto a quella di cui al primo comma se uno Stato membro non dispone altrimenti di dati accurati sufficienti per: a) adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all’, paragrafi 1 e 2, in tale anno civile; e b) garantire che la banca dati di cui all’ sia completa e fornisca i dati di cui all’, paragrafo 2, lettera a). 9.   Qualora sia necessario per motivi di bilancio, uno Stato membro può esigere che il produttore presenti trimestralmente le informazioni di cui all’allegato IX, parti B, punti 1 e 2, all’autorità competente responsabile del registro. 10.   I produttori, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell’adempimento di tali obblighi, nel caso dell’adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, o i gestori del sistema di riutilizzo, nel caso in cui tali sistemi adempiano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, presentano le informazioni di cui all’allegato IX, parte B, punto 3,annualmente all’autorità competente, per ogni anno civile precedente. Qualora in virtù del diritto nazionale le autorità pubbliche sono responsabili dell’organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio, gli Stati membri possono prevedere che tali autorità presentino le informazioni di cui all’allegato IX, parte B, punto 3. 11.   L’autorità competente responsabile del registro: a) riceve le domande di registrazione di cui al paragrafo 2 mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web dell’autorità competente; b) concede le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6; c) può stabilire modalità relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui ai paragrafi 5 e 6; d) può esigere dai produttori il pagamento di importi proporzionati e basati sui costi per il trattamento delle domande di registrazione di cui al paragrafo 2; e) riceve e controlla le informazioni presentate a norma dei paragrafi 7 e 8. 12.   Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all’autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l’eventuale cessazione definitiva della messa a disposizione per la prima volta, sul nel territorio dello Stato membro, degli imballaggi o dei prodotti imballati riportati nella registrazione. Un produttore è rimosso dal registro tre anni dopo la fine dell’anno civile in cui termina la registrazione, se ha cessato di essere produttore. 13.   Gli Stati membri provvedono affinché l’elenco dei produttori registrati sia facilmente accessibile, pubblicamente disponibile e a titolo gratuito, fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale. L’elenco dei produttori registrati è presentato in un formato leggibile meccanicamente, classificabile e consultabile, e rispetta gli standard aperti per l’uso da parte di terzi. 14.   Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato delle iscrizioni e delle comunicazioni al registro e specificano la granularità dei dati da fornire e i tipi di imballaggio e le categorie di materiali che devono essere oggetto delle informazioni fornite. Il formato delle informazioni da presentare a norma del presente articolo è interoperabile, è basato su norme aperte e dati leggibili meccanicamente ed è trasferibile mediante una rete interoperabile per lo scambio di dati senza blocco da fornitore. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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