Art. 43
Prevenzione dei rifiuti di imballaggio
In vigore dal 19 dic 2024
Prevenzione dei rifiuti di imballaggio
1. Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori corrispondenti del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE, almeno del:
a)
5 % entro il 2030;
b)
10 % entro il 2035;
c)
15 % entro il 2040.
2. Al fine di sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione stabilisce un fattore di correzione per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto all’anno di base 2018 mediante atti di esecuzione adottati ai sensi dell’, paragrafo 7, lettera c). Tale fattore di correzione si basa sul tasso di produzione di rifiuti di imballaggio per turista e sulla variazione del numero di turisti relativo all’anno di base 2018 e tiene conto del potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio nel turismo.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4, gli Stati membri che hanno già istituito sistemi separati per la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici, da un lato, e dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, dall’altro, possono mantenere tali sistemi.
4. Nel conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro si adopera per ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti.
5. Oltre alle misure specificate nel presente regolamento, gli Stati membri, in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti e al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, attuano misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi. Tali misure possono includere il ricorso a strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui le misure di cui agli allegati IV e IV bis della direttiva 2008/98/CE, o altri strumenti e misure appropriati, compresi gli incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e gli obblighi imposti ai produttori o alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di adottare piani di prevenzione dei rifiuti. Le misure sono proporzionate e non discriminatorie e sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza. Tali misure non comportano un passaggio a materiali di imballaggio più leggeri utilizzati per conseguire l’obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio.
6. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo e fatto salvo l’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (73), gli Stati membri incentivano ristoranti, mense, bar, caffè e servizi di ristorazione a servire ai loro clienti acqua di rubinetto, se disponibile, a titolo gratuito o a prezzi modici, in formato riutilizzabile o ricaricabile.
7. Ai fini del paragrafo 5, gli Stati membri possono introdurre misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che vadano oltre gli obiettivi minimi di cui al paragrafo 1, agendo conformemente al presente regolamento.
8. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, chiedere alla Commissione di utilizzare un anno di base diverso dal 2018 per il calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Se uno Stato membro presenta tale richiesta, la Commissione può, fatti salvi i paragrafi 5 e 7, autorizzare gli Stati membri a utilizzare l’anno di base diverso ai fini del calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro fornisca prove documentate attestanti:
a)
un aumento significativo dei rifiuti di imballaggio nel corso dell’anno che richiede di utilizzare come base ai fini del calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1;
b)
che l’aumento significativo dei rifiuti di imballaggio dimostrato a norma della lettera a) è dovuto unicamente a modifiche delle procedure di comunicazione;
c)
che l’aumento significativo dei rifiuti di imballaggio dimostrato a norma della lettera a) non è dovuto a un aumento dei consumi; e
d)
una migliore comparabilità dei dati tra gli Stati membri.
9. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al paragrafo 1 e valuta la necessità di includere obiettivi specifici per determinati materiali di imballaggio. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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