Art. 42
Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti
In vigore dal 19 dic 2024
Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti
1. Gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all’ della direttiva 2008/98/CE un capitolo specifico sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che comprenda le misure adottate conformemente agli del presente regolamento.
2. Gli Stati membri includono nei programmi di prevenzione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all’ della direttiva 2008/98/CE un capitolo specifico sulla prevenzione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e degli imballaggi gettati nei rifiuti, che comprenda le misure adottate conformemente agli del presente regolamento.
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