Art. 40
Autorità competente
In vigore dal 19 dic 2024
Autorità competente
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell’attuazione e dell’esecuzione degli obblighi di cui al presente capo, all’, paragrafo 10, all’, paragrafi da 1 a 7 e 9, e agli articoli da 30 a 34.
2. Gli Stati membri stabiliscono i particolari dell’organizzazione e del funzionamento della o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali che disciplinano:
a)
la registrazione dei produttori in conformità dell’;
b)
l’organizzazione e il monitoraggio degli obblighi di comunicazione di cui all’, paragrafi 7 e 8;
c)
la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell’;
d)
l’autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore in conformità dell’;
e)
la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell’.
3. Entro il 12 luglio 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.
Storico versioni
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