Art. 40 · Autorità competente

Art. 40

Autorità competente

In vigore dal 19 dic 2024
Autorità competente 1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell’attuazione e dell’esecuzione degli obblighi di cui al presente capo, all’, paragrafo 10, all’, paragrafi da 1 a 7 e 9, e agli articoli da 30 a 34. 2.   Gli Stati membri stabiliscono i particolari dell’organizzazione e del funzionamento della o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali che disciplinano: a) la registrazione dei produttori in conformità dell’; b) l’organizzazione e il monitoraggio degli obblighi di comunicazione di cui all’, paragrafi 7 e 8; c) la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell’; d) l’autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore in conformità dell’; e) la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell’. 3.   Entro il 12 luglio 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.
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