Art. 37 · Specifiche comuni

Art. 37

Specifiche comuni

In vigore dal 19 dic 2024
Specifiche comuni 1.   Gli imballaggi conformi a specifiche comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26 o norma degli stessi, nella misura in cui le prescrizioni sono contemplate dalle specifiche comuni o da parti di esse. 2.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire specifiche comuni per le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) una tra le condizioni seguenti: i) nessun riferimento alle norme armonizzate che coprono le pertinenti prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, del presente regolamento, o a norma degli stessi, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un periodo ragionevole; o ii) la norma esistente non soddisfa le prescrizioni cui la richiesta intende riferirsi; e b) a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere una norma armonizzata per le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26 del presente regolamento, o a norma degli stessi, e: i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme armonizzate richieste: — non sono adottate entro il termine fissato nella richiesta, — non soddisfano la richiesta, oppure — non sono pienamente in linea con le prescrizioni cui intendono riferirsi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Prima di predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione informa il comitato di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   Qualora un’organizzazione europea di normazione adotti una norma armonizzata e proponga la norma armonizzata alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le parti di essi che contemplano le stesse prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi. 5.   Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una specifica comune non soddisfi completamene le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.
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