Art. 32 · Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto

Art. 32

Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto

In vigore dal 19 dic 2024
Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto 1.   Entro il 12 febbraio 2027: a) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire; b) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti, garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire. 2.   Qualora i consumatori portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, i distributori finali di cui al paragrafo 1 offrono loro i prodotti a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto alla vendita dell’unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso. I distributori finali informano i consumatori presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in un contenitore ricaricabile fornito dal consumatore.
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