Art. 30 · Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo

Art. 30

Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo

In vigore dal 19 dic 2024
Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo 1.   Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafi 1 e 5, l’operatore economico che utilizza l’imballaggio calcola, separatamente per ciascun obiettivo: a) il numero di unità equivalenti di qualsiasi dei formati di imballaggio di cui all’, paragrafo 1 o 5, se del caso, che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile; b) il numero di unità equivalenti di qualsiasi dei formati di imballaggio di cui all’, paragrafo 1 o 5, se del caso, diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo, utilizzati in un anno civile. 2.   Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’, paragrafo 6, e all’, il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori tali prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo: a) il numero totale di unità di vendita o il volume totale di bevande in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in un anno civile; b) il numero totale di unità di vendita o il volume totale di bevande messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) in un anno civile. 3.   Entro il 30 giugno 2027 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia di calcolo degli obiettivi di riutilizzo di cui all’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   L’obbligo di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo di cui all’ si applica a decorrere dal 1o gennaio 2030 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se posteriore.
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