Art. 26 · Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili

Art. 26

Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili 1.   Gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro garantiscono l’esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi in tale Stato membro, che comprenda un incentivo ad assicurare la raccolta di tale imballaggio e che soddisfi le prescrizioni di cui all’allegato VI. Gli operatori economici si considerano adempienti rispetto al presente paragrafo qualora si avvalgano dei sistemi di riutilizzo esistenti siano già operativi negli Stati membri. 2.   La descrizione della conformità del sistema alle prescrizioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo è inclusa nella documentazione tecnica sugli imballaggi riutilizzabili da fornire a norma dell’, paragrafo 3. A tal fine, il fabbricante richiede le pertinenti conferme scritte ai partecipanti al sistema di cui all’allegato VI.
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