Art. 24
Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
In vigore dal 19 dic 2024
Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
1. Entro il 1o gennaio 2030 o 3anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2, se posteriore, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50 %.
2. Entro il 12 febbraio 2028, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto di cui al paragrafo 1. Tale metodologia tiene conto delle particolari caratteristiche degli imballaggi che devono essere collocati in uno spazio vuoto sufficientemente ampio per conformarsi alle prescrizioni giuridiche applicabili o per proteggere il prodotto, come, in particolare, i prodotti imballati di forma irregolare, gli imballaggi contenenti più prodotti o imballaggi per la vendita, gli imballaggi contenenti prodotti liquidi, i prodotti imballati il cui contenuto è facilmente danneggiabile e i prodotti imballati che a causa delle loro dimensioni ridotte possono essere danneggiati da prodotti più grandi, e lo spazio minimo sugli imballaggi per il trasporto necessario per apporre le etichette di spedizione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
3. Ai fini del calcolo della proporzione di cui al paragrafo 1 si applicano le definizioni seguenti:
a)
spazio vuoto: la differenza tra il volume totale dell’imballaggio multiplo, dell’imballaggio per il trasporto o dell’imballaggio per il commercio elettronico e il volume dell’imballaggio per la vendita ivi contenuto;
b)
proporzione dello spazio vuoto: il rapporto tra lo spazio vuoto quale definito alla lettera a) e il volume totale dell’imballaggio multiplo, dell’imballaggio per il trasporto o dell’imballaggio per il commercio elettronico.
Lo spazio occupato da materiali di riempimento, quali ritagli di carta, cuscini d’aria, involucri a bolle d’aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.
4. Entro il 12 febbraio 2028, gli operatori economici che riempiono l’imballaggio per la vendita provvedono affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell’imballaggio, compresa la protezione del prodotto. Nell’imballaggio per la vendita, per proporzione dello spazio vuoto si intende la differenza tra il volume interno totale dell’imballaggio per la vendita e il volume del prodotto imballato.
Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio riempito da materiali di riempimento, come ritagli di carta, cuscini d’aria, involucri a bolle d’aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.
Per l’imballaggio per la vendita di prodotti soggetti ad assestamento durante il trasporto o per i quali è necessario uno spazio vuoto superiore per proteggere il prodotto alimentare, o altri prodotti che presentano tali caratteristiche:
a)
la conformità al presente paragrafo è valutata considerando il livello di riempimento dell’imballaggio al momento del riempimento;
b)
l’aria tra i prodotti alimentari imballati o al loro interno o i gas protettivi non sono considerati spazio vuoto.
5. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico o che usano imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema per il riutilizzo sono esonerati dall’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Essi garantiscono tuttavia che gli imballaggi per la vendita siano conformi alle prescrizioni di cui all’.
6. Entro il 12 febbraio 2032 la Commissione riesamina la proporzione dello spazio vuoto di cui al paragrafo 1 nonché le esenzioni di cui al paragrafo 5 e valuta la possibilità di stabilire proporzioni dello spazio vuoto per gli imballaggi per la vendita, in particolare per giocattoli, cosmetici, kit per il fai-da-te e prodotti elettronici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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