Art. 16 · Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio

Art. 16

Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio 1.   I fornitori forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei materiali di imballaggio al presente regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da 5 a 11, in una o più lingue di facile comprensione per il fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. 2.   Se del caso, la documentazione e le informazioni richieste a norma di atti giuridici dell’Unione applicabili agli imballaggi sensibili al contatto fanno parte delle informazioni e della documentazione da fornire al fabbricante a norma del paragrafo 1.
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