Art. 5
Poli informatici transfrontalieri
In vigore dal 19 dic 2024
Poli informatici transfrontalieri
1. Qualora almeno tre Stati membri siano impegnati a garantire che i rispettivi poli informatici nazionali collaborino per coordinare le loro attività di rilevamento e di monitoraggio delle minacce informatiche, tali Stati membri possono istituire un consorzio ospitante ai fini del presente regolamento.
2. Un consorzio ospitante è composto da almeno tre Stati membri partecipanti che abbiano concordato di stabilire e sostenere l'acquisizione di strumenti, infrastrutture o servizi per un polo informatico transfrontaliero conformemente al paragrafo 4, e per il suo funzionamento.
3. Se un consorzio ospitante è selezionato a norma dell', paragrafo 3, i suoi membri stipulano un accordo di consorzio scritto che:
a)
definisce le disposizioni interne per l'attuazione della convezione di accoglienza e di utilizzo di cui all', paragrafo 3;
b)
istituisce il polo informatico transfrontaliero del consorzio ospitante; e
c)
include le clausole specifiche richieste a norma dell', paragrafi 1 e 2.
4. Un polo informatico transfrontaliero è una piattaforma multinazionale istituita da un accordo di consorzio scritto di cui al paragrafo 3. Riunisce in una struttura di rete coordinata i poli informatici nazionali degli Stati membri del consorzio ospitante. È concepito per migliorare il monitoraggio, il rilevamento e l'analisi delle minacce informatiche, per impedire gli incidenti e per favorire l'elaborazione di analisi delle minacce informatiche, in particolare mediante lo scambio di dati e informazioni pertinenti, se del caso anonimizzati, nonché tramite la condivisione di strumenti all'avanguardia e lo sviluppo congiunto di capacità di rilevamento, analisi, prevenzione e protezione nel settore informatico in un contesto di fiducia.
5. Un polo informatico transfrontaliero è rappresentato a fini legali da un membro del consorzio ospitante corrispondente che funge da coordinatore o dal consorzio ospitante se quest'ultimo ha personalità giuridica. La responsabilità della conformità da parte del polo informatico transfrontaliero al presente regolamento e alla convenzione di accoglienza e di utilizzo è assegnata nell'accordo di consorzio scritto di cui al paragrafo 3.
6. Uno Stato membro può aderire a un consorzio ospitante esistente mediante l'accordo dei membri del consorzio ospitante. L'accordo di consorzio scritto di cui al paragrafo 3 e la convenzione di accoglienza e di utilizzo sono modificati di conseguenza. Ciò non pregiudica i diritti di proprietà del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca (ECCC) sugli strumenti, le infrastrutture o i servizi già acquisiti congiuntamente con tale consorzio ospitante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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