Art. 25 · Valutazione e riesame

Art. 25

Valutazione e riesame

In vigore dal 19 dic 2024
Valutazione e riesame 1.   Entro il 5 febbraio 2027 e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione valuta il funzionamento delle misure di cui al presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione. 2.   La valutazione di cui al paragrafo 1 considera in particolare gli elementi seguenti: a) il numero di poli informatici nazionali e di poli informatici transfrontalieri istituiti, la portata delle informazioni condivise, compreso se possibile l'impatto sul lavoro della rete di CSIRT, e la misura in cui tali poli hanno contribuito a rafforzare il rilevamento e la conoscenza situazionale comuni dell'Unione in materia di minacce e incidenti informatici e a sviluppare tecnologie all'avanguardia; l'uso dei finanziamenti del programma Europa digitale per gli strumenti, le infrastrutture o i servizi di cibersicurezza acquisiti congiuntamente; e, se sono disponibili informazioni al riguardo, il livello di cooperazione tra i poli informatici nazionali e le comunità settoriali e intersettoriali di soggetti essenziali e importanti di cui all' della direttiva (UE) 2022/2555; b) l'uso e l'efficacia delle azioni a sostegno della preparazione nell'ambito del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, compresa la formazione, la risposta agli incidenti di cibersicurezza significativi, agli incidenti di cibersicurezza su vasta scala e agli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala e la ripresa iniziale dagli stessi, tra cui l'uso dei finanziamenti del programma Europa digitale e gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni derivanti dall'attuazione del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza; c) l'uso e l'efficacia della riserva dell'UE per la cibersicurezza in relazione ai tipi di utenti, compreso l'uso dei finanziamenti del programma Europa digitale, la diffusione dei servizi, compreso il loro tipo, il tempo medio di risposta alle richieste e di mobilitazione della riserva dell'UE per la cibersicurezza, la percentuale di servizi convertiti in servizi di preparazione relativi alla prevenzione e alla risposta agli incidenti e gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni derivanti dall'attuazione della riserva dell'UE per la cibersicurezza; d) il contributo del presente regolamento al rafforzamento della posizione competitiva del settore industriale e di quello dei servizi nell'Unione nell'ambito dell'economia digitale, tra l'altro per le microimprese e le piccole e medie imprese nonché le start-up, e il contributo all'obiettivo generale di rafforzare le competenze e le capacità della forza lavoro in materia di cibersicurezza. 3.   Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare il presente regolamento.
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