Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «polo informatico transfrontaliero»: una piattaforma multinazionale, istituita mediante un accordo di consorzio scritto, che riunisce in una struttura di rete coordinata i poli informatici nazionali di almeno tre Stati membri e che è concepita per migliorare il monitoraggio, il rilevamento e l'analisi delle minacce informatiche, per impedire gli incidenti informatici e per favorire l'elaborazione di analisi delle minacce informatiche, in particolare mediante lo scambio di dati e informazioni pertinenti, se del caso anonimizzati, nonché tramite la condivisione di strumenti all'avanguardia e lo sviluppo congiunto di capacità di rilevamento, analisi, prevenzione e protezione nel settore informatico in un contesto di fiducia; 2) «consorzio ospitante»: un consorzio composto da Stati membri partecipanti che hanno concordato di stabilire e sostenere l'acquisizione di strumenti, infrastrutture o servizi per un polo informatico transfrontaliero e il suo funzionamento; 3) «CSIRT»: un CSIRT designato o istituito a norma dell' della direttiva (UE) 2022/2555; 4) «soggetto»: un soggetto quale definito all', punto 38), della direttiva (UE) 2022/2555; 5) «soggetti che operano in settori ad alta criticità»: i tipi di soggetti elencati nell'allegato I della direttiva (UE) 2022/2555; 6) «soggetti che operano in altri settori critici»: i tipi di soggetti elencati nell'allegato II alla direttiva (UE) 2022/2555; 7) «rischio»: un rischio quale definito all', punto 9), della direttiva (UE) 2022/2555; 8) «minaccia informatica»: una minaccia informatica quale definita all', punto 8), del regolamento (UE) 2019/881; 9) «incidente»: un incidente quale definito all', punto 6), della direttiva (UE) 2022/2555; (10) «incidente di cibersicurezza significativo»: un incidente che soddisfa i criteri stabiliti all', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555; 11) «incidente grave»: un incidente grave quale definito all', punto 8), del regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio (22); 12) «incidente di cibersicurezza su vasta scala»: un incidente di cibersicurezza su vasta scala quale definito all', punto 7), della direttiva (UE) 2022/2555; 13) «incidente di cibersicurezza equivalente a incidenti su vasta scala»: nel caso delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, un incidente grave e, nel caso di paesi terzi associati al programma Europa digitale, un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacità di un paese terzo associato al programma Europa digitale di rispondervi; 14) «paese terzo associato al programma Europa digitale»: un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione che ne consente la partecipazione al programma Europa digitale a norma dell' del regolamento (UE) 2021/694; 15) «amministrazione aggiudicatrice»: la Commissione o, nella misura in cui il funzionamento e l'amministrazione della riserva dell'UE per la cibersicurezza sono stati affidati all'ENISA a norma dell', paragrafo 5, del presente regolamento, l'ENISA; 16) «fornitore di servizi di sicurezza gestiti»: un fornitore di servizi di sicurezza gestiti quale definito all', punto 40), della direttiva (UE) 2022/2555; 17) «fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti»: fornitori di servizi di sicurezza gestiti selezionati per essere inclusi nella riserva dell'UE per la cibersicurezza in conformità dell'.
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