Art. 14
Istituzione della riserva dell'UE per la cibersicurezza
In vigore dal 19 dic 2024
Istituzione della riserva dell'UE per la cibersicurezza
1. È istituita una riserva dell'UE per la cibersicurezza al fine di assistere, su richiesta, gli utenti di cui al paragrafo 3 nella risposta o nella fornitura di sostegno per la risposta agli incidenti di cibersicurezza significativi, agli incidenti di cibersicurezza su vasta scala o agli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala e nell'avvio della ripresa da tali incidenti.
2. La riserva dell'UE per la cibersicurezza consiste in servizi di risposta erogati da fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti selezionati in base ai criteri di cui all', paragrafo 2. La riserva dell'UE per la cibersicurezza può includere servizi preimpegnati. I servizi preimpegnati di un prestatore di fiducia di servizi di sicurezza gestiti sono convertibili in servizi di preparazione relativi alla prevenzione e alla risposta agli incidenti nei casi in cui tali servizi non siano utilizzati per la risposta agli incidenti durante il periodo per il quale sono preimpegnati. La riserva dell'UE per la cibersicurezza è mobilitabile su richiesta in tutti gli Stati membri, nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione e nei paesi terzi associati al programma Europa digitale di cui all', paragrafo 1.
3. Gli utenti che usufruiscono dei servizi forniti dalla riserva dell'UE per la cibersicurezza sono i seguenti:
a)
le autorità di gestione delle crisi informatiche e i CSIRT degli Stati membri di cui rispettivamente all', paragrafi 1 e 2, e all' della direttiva (UE) 2022/2555;
b)
CERT-UE conformemente all' del regolamento (UE, Euratom) 2023/2841;
c)
le autorità competenti, quali i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente e le autorità di gestione delle crisi informatiche dei paesi terzi associati al programma Europa digitale, conformemente all', paragrafo 8.
4. La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione della riserva dell'UE per la cibersicurezza. La Commissione determina le priorità e l'evoluzione della riserva dell'UE per la cibersicurezza in coordinamento con il gruppo di cooperazione NIS e in linea con i requisiti degli utenti di cui al paragrafo 3, ne supervisiona l'attuazione e assicura la complementarità, la coerenza, le sinergie e i collegamenti con altre azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento, nonché con altre azioni e programmi dell'Unione. Tali priorità sono riesaminate e, se del caso, rivedute ogni due anni. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito a tali priorità e alla loro eventuale revisione.
5. Fatta salva la responsabilità generale della Commissione per l'attuazione della riserva dell'UE per la cibersicurezza di cui al paragrafo 4 del presente articolo e fatto salvo un accordo di contributo quale definito all', punto 19), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione affida all'ENISA, in tutto o in parte, il funzionamento e l'amministrazione della riserva dell'UE per la cibersicurezza. Gli aspetti non affidati all'ENISA restano soggetti alla gestione diretta da parte della Commissione.
6. L'ENISA prepara, almeno ogni due anni, una mappatura dei servizi necessari agli utenti di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo. La mappatura include anche la disponibilità di tali servizi, anche presso soggetti giuridici stabiliti o ritenuti stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri o da cittadini degli Stati membri. Nel mappare tale disponibilità, l'ENISA valuta le competenze e le capacità della forza lavoro dell'Unione nel settore della cibersicurezza pertinenti per gli obiettivi della riserva dell'UE per la cibersicurezza. Nel preparare la mappatura, l'ENISA consulta il gruppo di cooperazione NIS, EU-CyCLONe, la Commissione e, se del caso, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza (Interinstitutional Cybersecurity Board - IICB) istituito a norma dell' del regolamento (UE, Euratom) 2023/2841. Nel mappare la disponibilità dei servizi, l'ENISA consulta anche i pertinenti portatori di interessi del settore della cibersicurezza, compresi i fornitori di servizi di sicurezza gestiti. L'ENISA prepara una mappatura analoga, dopo aver informato il Consiglio e previa consultazione con EU-CyCLONe, con la Commissione e, se del caso, con l'alto rappresentante, al fine di individuare le esigenze degli utenti di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento specificando i tipi e il numero di servizi di risposta richiesti per la riserva dell'UE per la cibersicurezza. Nella preparazione di tali atti delegati, la Commissione tiene conto della mappatura di cui al paragrafo 6 del presente articolo e può scambiare pareri e cooperare con il gruppo di cooperazione NIS e l'ENISA.
Storico versioni
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