Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 dic 2024
1.   Se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventa applicabile ai tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW) e supera il dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. 2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. 3.   Se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventa applicabile ai tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW) ed è fissato a un livello inferiore al dazio antidumping di cui all’, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’, paragrafo 2. 4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma dei paragrafi 2 e 3 è sospesa. 5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
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