Art. 9 · Verifica della conformità alle prescrizioni del presente regolamento

Art. 9

Verifica della conformità alle prescrizioni del presente regolamento

In vigore dal 19 dic 2024
Verifica della conformità alle prescrizioni del presente regolamento 1.   Per la verifica della conformità alle prescrizioni del presente regolamento sono selezionati metodi idonei di prova in conformità dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). 2.   Per la selezione dei metodi utilizzati per verificare che un materiale o un oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari non contenga BPA, un altro bisfenolo pericoloso o un derivato pericoloso di un bisfenolo, o non rilasci tali sostanze nei prodotti alimentari al di sopra del limite di rilevabilità specificato o del limite di migrazione specifica, si applicano le norme aggiuntive seguenti: a) laddove il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari abbia sviluppato o raccomandato un metodo, è utilizzato tale metodo; b) un metodo dispone di un limite di rilevabilità di 1 μg/kg, a meno che non sia stabilito un limite di rilevabilità diverso nell’allegato II o nell’ambito del metodo raccomandato conformemente alla lettera a); c) per verificare che un materiale o un oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari non contenga BPA, un altro bisfenolo pericoloso o un derivato pericoloso di un bisfenolo, è utilizzato un metodo di estrazione. 3.   Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari consulta i laboratori nazionali di riferimento e i portatori di interessi pertinenti per individuare possibili metodi ai fini del paragrafo 2. Qualora concluda che non esiste un metodo idoneo a livello dell’Unione per una specifica finalità di verifica di cui al paragrafo 2, esso completa lo sviluppo di tale metodo entro una data concordata con la Commissione. 4.   Ai fini della verifica con limiti di rilevabilità o di migrazione specifici si applicano le norme seguenti: a) i risultati delle prove sono espressi conformemente alle norme di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 10/2011; b) il rispetto di un limite di migrazione è stabilito conformemente all’articolo 18, all’allegato III e all’allegato V, capi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 10/2011; c) nel caso in cui il contatto prevedibile si verifichi in condizioni di flusso continuo, ad esempio nelle tubazioni o nei sistemi di filtrazione, la durata della prova è pari al tempo di permanenza medio dell’alimento in tale tubazione o sistema di filtrazione.
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