Art. 7 · Obblighi di comunicazione relativi alle sostanze alternative al BPA, ai bisfenoli pericolosi e ai derivati pericolosi di bisfenoli di cui all’allegato II

Art. 7

Obblighi di comunicazione relativi alle sostanze alternative al BPA, ai bisfenoli pericolosi e ai derivati pericolosi di bisfenoli di cui all’allegato II

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi di comunicazione relativi alle sostanze alternative al BPA, ai bisfenoli pericolosi e ai derivati pericolosi di bisfenoli di cui all’allegato II 1.   Gli operatori economici che utilizzano BPA, altri bisfenoli pericolosi o derivati pericolosi di bisfenoli elencati nell’allegato II forniscono alla Commissione informazioni sullo stato delle sostanze alternative. In deroga, tale comunicazione è volontaria per le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (11). 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione della Commissione una volta trascorsi quattro anni e al più tardi dopo cinque anni dalla data a decorrere dalla quale l’uso del bisfenolo pericoloso o del derivato pericoloso di un bisfenolo è autorizzato nella fabbricazione del materiale o dell’oggetto destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica. Tali informazioni sono aggiornate e messe a disposizione della Commissione una volta trascorsi quattro anni e al più tardi dopo cinque anni dalla data di presentazione precedente, se rimane in vigore l’autorizzazione per l’uso del bisfenolo pericoloso o del derivato pericoloso di un bisfenolo per l’oggetto finale destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica.
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