Art. 4
Divieto riguardante la presenza di BPA nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per i quali nella loro fabbricazione sono utilizzati altri bisfenoli o derivati di bisfenoli
In vigore dal 19 dic 2024
Divieto riguardante la presenza di BPA nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per i quali nella loro fabbricazione sono utilizzati altri bisfenoli o derivati di bisfenoli
I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo non devono contenere BPA residuo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3190:oj#art-4