Art. 4 · Divieto riguardante la presenza di BPA nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per i quali nella loro fabbricazione sono utilizzati altri bisfenoli o derivati di bisfenoli

Art. 4

Divieto riguardante la presenza di BPA nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per i quali nella loro fabbricazione sono utilizzati altri bisfenoli o derivati di bisfenoli

In vigore dal 19 dic 2024
Divieto riguardante la presenza di BPA nei materiali e negli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per i quali nella loro fabbricazione sono utilizzati altri bisfenoli o derivati di bisfenoli I materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando un altro bisfenolo o un derivato di un bisfenolo non devono contenere BPA residuo.
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