Art. 3
Divieto di utilizzo del BPA
In vigore dal 19 dic 2024
Divieto di utilizzo del BPA
1. Sono vietati l’utilizzo del BPA e dei suoi sali nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui all’, paragrafo 2, e l’immissione sul mercato dell’Unione di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari fabbricati utilizzando il BPA.
2. In deroga al paragrafo 1, il BPA e i suoi sali possono essere utilizzati nella fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per un’applicazione specifica di cui all’allegato II, fatte salve le restrizioni ivi stabilite.
Storico versioni
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