Art. 5 · Disposizioni transitorie

Art. 5

Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 dic 2024
Disposizioni transitorie Le organizzazioni che già forniscono servizi di assistenza a terra al 27 marzo 2025 presentano una dichiarazione conformemente all’allegato I, norma ORGH.DEC.100, del presente regolamento a decorrere dal 27 marzo 2024, conformemente a un piano elaborato e concordato con la rispettiva autorità competente di cui all’allegato I, norma ORGH.GEN.105, del presente regolamento.
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