Art. 8 · Obblighi specifici dei fabbricanti

Art. 8

Obblighi specifici dei fabbricanti

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi specifici dei fabbricanti 1.   I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale per cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale macchina, a ritirarla o a richiamarla, a seconda dei casi, e a informare l’utilizzatore tramite della non conformità. Il fabbricante informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE o l’omologazione individuale UE indicando i dettagli relativi alla non conformità e alle misure adottate. 2.   I fabbricanti che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina, indicando i dettagli relativi a tale rischio e qualsiasi misura correttiva adottata. I fabbricanti informano immediatamente l’utilizzatore o di tale rischio grave e delle misure correttive adottate con mezzi adeguati. 3.   I fabbricanti tengono il fascicolo di omologazione e una copia dei certificati di conformità a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dopo l’immissione sul mercato di una macchina mobile non stradale. 4.   Un fabbricante fornisce a un’autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di questa e per il tramite dell’autorità di omologazione, una copia del certificato di omologazione UE o del certificato di omologazione individuale UE tradotto in una lingua facilmente comprensibile per tale autorità. I fabbricanti collaborano con le autorità nazionali in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1020 per eliminare i rischi presentati dalle loro macchine mobili non stradali che sono state immesse sul mercato, immatricolate o che sono entrate in circolazione. 5.   I fabbricanti esaminano eventuali reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti le macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato. In caso di reclamo motivato, i fabbricanti informano immediatamente i distributori e gli importatori. I fabbricanti tengono un registro dei reclami di cui al primo comma, comprendente una descrizione del problema e le informazioni necessarie a individuare il tipo di macchina mobile non stradale interessato.
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