Art. 6 · Obblighi delle autorità di omologazione

Art. 6

Obblighi delle autorità di omologazione

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi delle autorità di omologazione 1.   Le autorità di omologazione garantiscono che i fabbricanti che richiedono un’omologazione UE adempiono agli obblighi previsti dal presente regolamento. 2.   Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per le macchine mobili non stradali conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento. 3.   Le autorità di omologazione svolgono le loro funzioni ai sensi del presente regolamento in modo indipendente e imparziale. Collaborano in modo efficace ed efficiente e si scambiano le informazioni rilevanti per il loro ruolo e le loro funzioni. 4.   Al fine di consentire alle autorità di vigilanza del mercato di effettuare controlli, le autorità di omologazione mettono a loro disposizione le informazioni necessarie relative all’omologazione delle macchine mobili non stradali che sono oggetto dei controlli di verifica della conformità. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni contenute nel certificato di omologazione UE e nei relativi allegati. Le autorità di omologazione forniscono senza indebito ritardo tali informazioni alle autorità di vigilanza del mercato. 5.   Ove sia stata informata, a norma del capo X, che vi è il sospetto che una macchina mobile non stradale comporti un grave rischio o non sia conforme, l’autorità di omologazione prende tutte le misure necessarie per riesaminare l’omologazione rilasciata e, se del caso, correggere o ritirare l’omologazione in base ai motivi e alla gravità delle irregolarità dimostrate.
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