Art. 56
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 19 dic 2024
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
A decorrere dal 28 gennaio 2025, le autorità nazionali possono rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale e, fatti salvi l’, paragrafo 6, e il capo X, non vietano l’immatricolazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in circolazione di una nuova macchina mobile non stradale qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.
Una volta rilasciata l’omologazione UE per un nuovo tipo di macchina mobile non stradale o l’omologazione individuale UE per una nuova macchina mobile non stradale a norma del secondo comma, le autorità nazionali non rifiutano il rilascio di un’altra omologazione UE o di un’altra omologazione individuale UE qualora la macchina mobile non stradale in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso, se un fabbricante lo richiede.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 29 gennaio 2028
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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