Art. 55
Disposizioni transitorie
In vigore dal 19 dic 2024
Disposizioni transitorie
In deroga al presente regolamento, fino al 29 gennaio 2036 gli Stati membri possono applicare qualunque normativa nazionale in materia di omologazione nazionale per la circolazione sulle strade pubbliche delle macchine mobili non stradali immesse sul mercato tra il 29 gennaio 2028 e il 29 gennaio 2036. Durante tale periodo di tempo, il fabbricante può scegliere di richiedere l’omologazione UE, richiedere l’omologazione individuale UE, oppure conformarsi alla normativa nazionale pertinente.
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