Art. 54
Riesame
In vigore dal 19 dic 2024
Riesame
1. Entro il 29 gennaio 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative.
2. La relazione si basa su una consultazione dei portatori di interessi e tiene conto delle norme europee o internazionali vigenti in materia, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3.
3. Entro il 29 gennaio 2032, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito a quanto segue:
a)
l’applicazione delle procedure di omologazione e di vigilanza del mercato stabilite nel presente regolamento;
b)
il numero di omologazioni UE e di omologazioni individuali UE rilasciate a norma del presente regolamento;
c)
le prescrizioni nazionali in materia di omologazione nazionale di piccole serie, di omologazione individuale nazionale e di omologazione nazionale, nonché il numero di tali omologazioni rilasciate dal 28 gennaio 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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