Art. 54 · Riesame

Art. 54

Riesame

In vigore dal 19 dic 2024
Riesame 1.   Entro il 29 gennaio 2033 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento, corredata, se necessario, di adeguate proposte legislative. 2.   La relazione si basa su una consultazione dei portatori di interessi e tiene conto delle norme europee o internazionali vigenti in materia, nonché delle informazioni di cui al paragrafo 3. 3.   Entro il 29 gennaio 2032, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito a quanto segue: a) l’applicazione delle procedure di omologazione e di vigilanza del mercato stabilite nel presente regolamento; b) il numero di omologazioni UE e di omologazioni individuali UE rilasciate a norma del presente regolamento; c) le prescrizioni nazionali in materia di omologazione nazionale di piccole serie, di omologazione individuale nazionale e di omologazione nazionale, nonché il numero di tali omologazioni rilasciate dal 28 gennaio 2025.
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