Art. 53
Sanzioni
In vigore dal 19 dic 2024
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicarsi in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 28 gennaio 2028 e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Le violazioni soggette a sanzioni comprendono:
a)
il rilascio di dichiarazioni mendaci durante le procedure di omologazione o mentre sono imposte misure correttive o restrittive a norma del capo X;
b)
la falsificazione dei risultati delle prove relative all’omologazione UE ai fini della conformità in servizio o della vigilanza del mercato;
c)
la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o il ritiro del certificato di omologazione UE;
d)
il rifiuto di consentire l’accesso alle informazioni;
e)
la messa a disposizione sul mercato o la messa in circolazione, da parte di operatori economici, di macchine mobili non stradali che necessitano di omologazione senza che la posseggano, oppure la falsificazione di documenti o marcature a tale scopo;
f)
il mancato rispetto di obblighi da parte di operatori economici;
g)
la non conformità, da parte dei servizi tecnici, alle prescrizioni concernenti la loro designazione.
Storico versioni
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