Art. 5 · Obblighi degli Stati membri

Art. 5

Obblighi degli Stati membri

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi degli Stati membri 1.   Gli Stati membri istituiscono o designano le autorità competenti in materia di omologazione e vigilanza del mercato conformemente al presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’istituzione e la designazione di tali autorità. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di omologazione e le loro autorità di vigilanza del mercato dispongano delle risorse necessarie per il corretto svolgimento dei propri compiti. 3.   La notifica delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato comprende nome, indirizzo, indirizzo elettronico e settori di competenza. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato. 4.   Gli Stati membri consentono la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione, l’entrata in circolazione o la circolazione su strade pubbliche esclusivamente di macchine mobili non stradali conformi al presente regolamento. 5.   Per gli aspetti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione, l’entrata in circolazione o la circolazione su strade pubbliche di macchine mobili non stradali ad esso conformi. 6.   In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono limitare o vietare la circolazione su strade pubbliche o l’immatricolazione di macchine mobili non stradali omologate conformemente al presente regolamento che soddisfano uno dei criteri seguenti: a) a causa delle dimensioni eccessive, la macchina non consente una sufficiente manovrabilità sulle strade pubbliche; b) a causa di massa, carico per asse o pressione sul terreno eccessivi, la macchina potrebbe danneggiare la superficie delle strade pubbliche o di altre infrastrutture stradali; c) a causa del suo sistema di guida completamente automatizzato o comandato a distanza per l’uso su strada, la macchina è soggetta a restrizioni nell’ambito della normativa nazionale sulla circolazione stradale. Per integrare il presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ che stabiliscano la metodologia per determinare i valori soglia, da definire mediante gli atti di esecuzione di cui al terzo comma del presente paragrafo, per quanto riguarda la massa massima a pieno carico della macchina mobile non stradale su strada, il carico massimo per asse o la pressione massima sul terreno, oltre i quali le dimensioni, il peso e la massa di tale macchina mobile non stradale sono considerati eccessivi ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b). La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono tali valori soglia conformemente a detta metodologia. Tali valori soglia possono differire per i diversi gruppi di macchine mobili non stradali interessate. 7.   Gli Stati membri organizzano ed eseguono attività di vigilanza del mercato e controlli delle macchine mobili non stradali che entrano nel mercato conformemente ai capi IV, V e VII del regolamento (UE) 2019/1020. 8.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato siano autorizzate, conformemente al diritto nazionale, a esercitare i poteri loro conferiti a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/1020.
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