Art. 36
Omologazione UE non conforme
In vigore dal 19 dic 2024
Omologazione UE non conforme
1. Qualora un’autorità di omologazione constati che un’omologazione UE che è stata rilasciata dall’autorità di omologazione di un altro Stato membro non è conforme al presente regolamento, essa rifiuta di riconoscere tale omologazione.
2. L’autorità di omologazione notifica il proprio rifiuto all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE, alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione. L’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE procede al ritiro di tale omologazione se, entro un mese dalla notifica, ne conferma la non conformità.
3. Se, entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 2, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE solleva obiezioni, la Commissione consulta senza ritardo gli Stati membri, in particolare l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE e l’operatore economico interessato.
4. Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere se il rifiuto di riconoscere l’omologazione UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia giustificato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
La Commissione comunica immediatamente la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti senza ritardo e ne informano la Commissione.
5. Se la Commissione stabilisce che un’omologazione UE che è stata rilasciata non è conforme al presente regolamento, consulta senza ritardo gli Stati membri, in particolare l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE e l’operatore economico interessato.
Sulla base delle consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per decidere in merito al rifiuto del riconoscimento dell’omologazione UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
6. Gli si applicano alle macchine mobili non stradali oggetto di un’omologazione UE non conforme che sono già state messe a disposizione sul mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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