Art. 35 · Misure correttive e restrittive a livello di Unione

Art. 35

Misure correttive e restrittive a livello di Unione

In vigore dal 19 dic 2024
Misure correttive e restrittive a livello di Unione 1.   L’autorità nazionale che adotta una misura correttiva o una misura restrittiva conformemente all’ ne informa immediatamente la Commissione e le autorità nazionali degli altri Stati membri mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020. Comunica inoltre senza ritardo le sue conclusioni all’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione. Nel caso delle macchine mobili non stradali che presentano rischi gravi, le misure correttive o restrittive sono altresì notificate mediante il sistema di allarme rapido Safety Gate di cui all’ del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). Le informazioni fornite conformemente al primo e secondo comma includono tutti i dettagli disponibili, compresi i dati necessari all’identificazione della macchina mobile non stradale in questione, le sue origini, la natura della presunta non conformità o del rischio connesso, la natura e la durata delle misure nazionali adottate nonché, una volta presentate, le argomentazioni addotte dall’operatore economico interessato. 2.   Lo Stato membro che adotta la misura indica se il rischio o la non conformità sono dovuti alle cause seguenti: a) la mancata conformità della macchina mobile non stradale al presente regolamento; o b) carenze negli atti normativi pertinenti adottati a norma del presente regolamento. 3.   Entro un mese dalla notifica di cui al paragrafo 1, gli Stati membri diversi dallo Stato membro che adotta la misura comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le eventuali misure che hanno adottato e tutte le informazioni di cui dispongono sulla non conformità o sul rischio della macchina mobile non stradale in questione, nonché, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, le proprie obiezioni. 4.   Se entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 né un altro Stato membro né la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata, gli altri Stati membri garantiscono l’immediata adozione di misure analoghe nei loro territori per quanto riguarda la macchina mobile non stradale in questione. 5.   Se entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1 un altro Stato membro o la Commissione solleva obiezioni nei confronti di una misura nazionale notificata o se la Commissione ritiene che una misura nazionale notificata sia contraria al diritto dell’Unione, la Commissione consulta senza ritardo gli Stati membri in questione e l’operatore o gli operatori economici interessati. 6.   Sulla base della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere in merito alle misure armonizzate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 7.   La Commissione comunica immediatamente la decisione di cui al paragrafo 6 all’operatore o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri applicano le misure contenute negli atti di cui al paragrafo 6 senza ritardo e ne informano la Commissione. 8.   Se la Commissione ritiene che una misura nazionale notificata sia ingiustificata o contraria al diritto dell’Unione, lo Stato membro in questione revoca o adegua la misura conformemente alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 6. 9.   Se il rischio o la non conformità sono attribuiti a carenze negli atti normativi adottati a norma del presente regolamento, la Commissione propone le modifiche necessarie agli atti in questione. 10.   Qualora considerata giustificata a norma del presente articolo o oggetto di atti di esecuzione di cui al paragrafo 6, la misura correttiva è messa gratuitamente a disposizione dei proprietari della macchina mobile non stradale in questione. Se sono state effettuate riparazioni a spese del titolare del certificato di immatricolazione prima dell’adozione della misura correttiva, il fabbricante rimborsa il costo di tali riparazioni fino a concorrenza del costo delle riparazioni richieste dalla misura correttiva.
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