Art. 34 · Procedure nazionali applicabili alle macchine mobili non stradali che presentano rischi gravi o non conformità

Art. 34

Procedure nazionali applicabili alle macchine mobili non stradali che presentano rischi gravi o non conformità

In vigore dal 19 dic 2024
Procedure nazionali applicabili alle macchine mobili non stradali che presentano rischi gravi o non conformità 1.   Se dopo la valutazione ai sensi dell’ constata che la macchina mobile non stradale presenta un rischio grave o non è conforme al presente regolamento, l’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiede immediatamente che l’operatore economico interessato adotti senza ritardo tutte le misure correttive appropriate per fare in modo che la macchina mobile non stradale in questione non presenti più tale rischio o sia resa conforme. Tale termine è proporzionato alla gravità del rischio o della non conformità. 2.   Conformemente agli obblighi indicati agli articoli da 7 a 14, gli operatori economici assicurano l’adozione di tutte le misure correttive appropriate per tutte le macchine mobili non stradali in questione che hanno immesso sul mercato, immatricolato o messo in circolazione. 3.   Se gli operatori economici non adottano le misure correttive appropriate entro il termine di cui al paragrafo 1 o se il rischio richiede un intervento rapido, le autorità nazionali adottano tutte le opportune misure restrittive provvisorie atte a vietare o a limitare la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione, compreso il divieto di circolazione sulle strade pubbliche, o l’entrata in circolazione nei rispettivi mercati nazionali delle macchine mobili non stradali in questione, oppure a ritirarle dal mercato o a richiamarle. 4.   Alle misure restrittive di cui al paragrafo 3 si applica l’ del regolamento (UE) 2019/1020.
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