Art. 33
Valutazione nazionale delle macchine mobili non stradali che si suppone presentino rischi gravi o non conformità
In vigore dal 19 dic 2024
Valutazione nazionale delle macchine mobili non stradali che si suppone presentino rischi gravi o non conformità
1. L’autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro che abbia motivi sufficienti, sulla base di proprie attività di vigilanza del mercato o di informazioni fornite da un’autorità di omologazione o da un fabbricante o di reclami, per ritenere che una macchina mobile non stradale presenti un rischio grave o non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento effettua una valutazione della macchina mobile non stradale in questione tenendo conto delle pertinenti prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Gli operatori economici interessati e le autorità di omologazione competenti collaborano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato.
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