Art. 31
Successive modifiche di atti delegati e di esecuzione
In vigore dal 19 dic 2024
Successive modifiche di atti delegati e di esecuzione
1. Quando autorizza una deroga ai sensi dell’, la Commissione prende immediatamente i provvedimenti necessari per adeguare agli sviluppi tecnologici gli atti delegati o di esecuzione pertinenti.
2. Una volta modificati gli atti pertinenti, è soppressa ogni restrizione di cui alla decisione della Commissione che autorizza la deroga.
3. Se non sono stati adottati i provvedimenti necessari per modificare gli atti delegati o di esecuzione, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione la Commissione può autorizzare, mediante una decisione di esecuzione adottata conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, lo Stato membro a prorogare l’omologazione UE.
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