Art. 29
Targhetta e marcatura regolamentari della macchina mobile non stradale
In vigore dal 19 dic 2024
Targhetta e marcatura regolamentari della macchina mobile non stradale
1. Il fabbricante appone una targhetta regolamentare con la marcatura sulla macchina fabbricata conformemente al tipo omologato.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il modello della targhetta regolamentare con la marcatura delle macchine mobili non stradali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I primi di tali atti di esecuzione sono adottati entro il 29 luglio 2027.
Storico versioni
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