Art. 28 · Certificato di conformità

Art. 28

Certificato di conformità

In vigore dal 19 dic 2024
Certificato di conformità 1.   Il fabbricante rilascia un certificato di conformità che accompagna ogni macchina mobile non stradale fabbricata conformemente al relativo tipo omologato UE. 2.   Il certificato di conformità è rilasciato all’utilizzatore a titolo gratuito insieme alla macchina mobile non stradale. Il rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o alla trasmissione di ulteriori informazioni al titolare dell’omologazione UE. 3.   Il certificato di conformità può essere fornito sia in formato cartaceo che in formato elettronico. Se tuttavia al momento dell’acquisto della macchina mobile non stradale l’acquirente lo richiede, il certificato è fornito dal fabbricante in formato cartaceo a titolo gratuito. 4.   L’autorità di omologazione che riceve il certificato di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico: a) garantisce che le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità di immatricolazione degli Stati membri e la Commissione possano accedervi; e b) ne dà accesso in sola lettura. Gli Stati membri stabiliscono l’organizzazione e la struttura della loro rete di dati per consentire la ricezione dei dati dei certificati di conformità, preferibilmente avvalendosi dei sistemi esistenti per lo scambio di dati strutturati. 5.   Per un periodo di 10 anni dalla data di produzione della macchina mobile non stradale il fabbricante rilascia, su richiesta del proprietario della macchina stessa, un duplicato del certificato di conformità a fronte di un corrispettivo non superiore al costo del rilascio. Sul recto di ogni duplicato del certificato è chiaramente visibile il termine «duplicato» nella lingua in cui il certificato di conformità è redatto. 6.   Il fabbricante usa il modello, in formato cartaceo o elettronico, del certificato di conformità adottato dalla Commissione mediante gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. Tutti gli scambi di dati a norma del presente articolo sono effettuati mediante protocolli per lo scambio sicuro di dati specificati negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8. 7.   La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al certificato di conformità in formato cartaceo in cui siano definiti, in particolare: a) il modello del certificato di conformità; b) gli elementi di sicurezza volti a prevenire la falsificazione del certificato di conformità; e c) la specifica relativa alle modalità di firma del certificato di conformità. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 8.   La Commissione, tenendo conto dei dati che è necessario fornire nel certificato di conformità in formato cartaceo, adotta atti di esecuzione relativi ai certificati di conformità in formato elettronico in cui siano definiti, in particolare: a) il formato e la struttura di base degli elementi di dati dei certificati di conformità in formato elettronico e i messaggi utilizzati nello scambio; b) le prescrizioni minime per lo scambio sicuro di dati, incluse la prevenzione della corruzione e dell’abuso dei dati, e misure volte a garantire l’autenticità dei dati elettronici, come l’utilizzo di firme digitali; c) le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 9.   Il certificato di conformità è redatto in una lingua ufficiale di uno Stato membro. Ogni autorità di omologazione può chiedere al fabbricante di far tradurre il certificato di conformità nelle lingue ufficiali del proprio Stato membro. 10.   La persona autorizzata a firmare i certificati di conformità fa parte dell’organizzazione del fabbricante ed è debitamente autorizzata dalla direzione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del fabbricante per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, o la conformità, della produzione della macchina mobile non stradale. 11.   Il certificato di conformità è compilato in ogni sua parte e non prevede restrizioni all’uso della macchina mobile non stradale che non siano disciplinate dal presente regolamento. 12.   Il certificato di conformità per le macchine mobili non stradali omologate a norma dell’, paragrafo 2, reca nell’intestazione la frase «Per macchine mobili non stradali omologate a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato delle macchine mobili non stradali circolanti su strade pubbliche, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020». 13.   Fatto salvo il paragrafo 1, il fabbricante può trasmettere il certificato di conformità all’autorità di immatricolazione di qualsiasi Stato membro per via elettronica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:14:oj#art-28