Art. 24 · Disposizioni generali

Art. 24

Disposizioni generali

In vigore dal 19 dic 2024
Disposizioni generali 1.   Il titolare di un’omologazione UE informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE di qualsiasi modifica delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione. 2.   Tale autorità di omologazione decide quale tra le procedure stabilite dall’ è opportuno seguire. 3.   Se necessario e previa consultazione del titolare dell’omologazione UE, l’autorità di omologazione può decidere che è necessario accordare una modifica dell’omologazione UE. 4.   Il titolare di un’omologazione UE da modificare presenta una domanda di modifica dell’omologazione UE all’autorità che ha rilasciato l’omologazione UE da modificare. 5.   Qualora l’autorità di omologazione accerti che, per introdurre una modifica in un’omologazione UE, siano necessarie nuove ispezioni o prove, ne informa il titolare dell’omologazione UE da modificare. Le procedure di cui all’ si applicano soltanto se, in seguito a tali ispezioni o prove, l’autorità di omologazione conclude che le prescrizioni per l’omologazione UE continuano a essere rispettate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:14:oj#art-24