Art. 22 · Dimostrazione di conformità per l’omologazione UE

Art. 22

Dimostrazione di conformità per l’omologazione UE

In vigore dal 19 dic 2024
Dimostrazione di conformità per l’omologazione UE 1.   Ai fini del rilascio dell’omologazione UE di macchine mobili non stradali viene dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento, in particolare ai requisiti tecnici applicabili. 2.   Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE dimostra la conformità ai requisiti tecnici applicabili predisponendo la documentazione tecnica. 3.   La documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 comprende una dichiarazione di conformità del fabbricante o, se gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento prescrivono prove, i pertinenti verbali di prova relativi alle procedure di prova seguenti: a) prove effettuate dal fabbricante; per le procedure di prova di cui alla presente lettera, la responsabilità dell’autorità di omologazione si limita alla verifica che la dichiarazione e i verbali di prova siano inclusi nel fascicolo; b) prove effettuate da un servizio tecnico designato a svolgere tale attività o dal servizio tecnico interno accreditato, di cui all’, di tale fabbricante; c) prove effettuate dal fabbricante sotto la supervisione di un servizio tecnico designato a svolgere tale attività, diverso dal servizio tecnico interno accreditato di cui all’. 4.   Ai fini dell’omologazione UE delle macchine mobili non stradali, i componenti o le entità tecniche indipendenti omologati secondo le procedure e le prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 o al regolamento (UE) 2018/858 sono accettati qualora siano correttamente installati e integrati nella macchina mobile non stradale e non influiscano sulla sua conformità ai requisiti tecnici applicabili. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni generali relative al formato dei verbali di prova di cui al paragrafo 3 alle quali tali verbali di prova si conformano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 6.   Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE mette a disposizione dell’autorità di omologazione tante macchine mobili non stradali quante richieste ai sensi degli atti delegati pertinenti adottati a norma del presente regolamento ai fini dell’esecuzione delle prove da essi stabilite. Le prove prescritte sono eseguite su macchine mobili non stradali rappresentative del tipo da omologare. Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE può tuttavia selezionare, previo accordo dell’autorità di omologazione, una macchina mobile non stradale che, pur non essendo rappresentativa del tipo in questione, combini alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazioni richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali. 7.   Previo accordo dell’autorità di omologazione, se il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE ne fa richiesta possono essere utilizzati metodi di prova virtuali in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 3 rispetto alle prescrizioni di cui agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 9. 8.   I metodi di prova virtuali soddisfano le condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 9. 9.   Per garantire che i risultati ottenuti con le prove virtuali siano altrettanto significativi di quelli ottenuti con le prove fisiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, che integrino il presente regolamento stabilendo le prescrizioni il cui rispetto può essere verificato mediante prove virtuali e le condizioni alle quali devono essere effettuate tali prove virtuali.
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