Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 19 dic 2024
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle macchine mobili non stradali («veicoli di categoria U») immesse sul mercato e destinate a circolare, occasionalmente o regolarmente, sulle strade pubbliche con o senza conducente.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
alle macchine mobili non stradali con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;
b)
alle macchine mobili non stradali con velocità massima di progetto non superiore a 6 km/h;
c)
alle macchine mobili non stradali dotate di più di tre posti a sedere, compreso il posto a sedere del conducente;
d)
alle macchine di cui all’, lettera a), della direttiva 2006/42/CE destinate principalmente al trasporto di una o più persone, di uno o più animali, o di merce diversa dagli strumenti o dai mezzi ausiliari necessari allo svolgimento del lavoro, dai materiali risultanti dal lavoro oppure necessari per il suo svolgimento o per il deposito intermedio, o dai materiali trasportati nei cantieri;
e)
ai veicoli, anche a motore, i trattori, i rimorchi, i veicoli a due o tre ruote, i quadricicli e le attrezzature intercambiabili trainate che rientrano esclusivamente nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) o del regolamento (UE) 2018/858;
f)
alle macchine mobili non stradali immesse sul mercato, immatricolate o entrate in circolazione prima del 29 gennaio 2028.
3. Per le seguenti macchine mobili non stradali, il fabbricante può decidere di richiedere l’omologazione UE, richiedere l’omologazione individuale UE, o di conformarsi alla normativa nazionale applicabile, se del caso:
a)
macchine mobili non stradali il cui numero di unità per tipo non supera 70 all’anno e in ciascuno Stato membro;
b)
prototipi di macchine mobili non stradali destinate a essere utilizzate su strada sotto la responsabilità del fabbricante per eseguire specifici programmi di prove di sviluppo o prove sul campo, se appositamente progettati e costruiti a tal fine;
c)
macchine mobili non stradali progettate e costruite per essere utilizzate principalmente in cave, porti o infrastrutture aeroportuali;
d)
veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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