Art. 18
Domanda di omologazione UE
In vigore dal 19 dic 2024
Domanda di omologazione UE
1. Il fabbricante o il suo rappresentante per l’omologazione UE presenta all’autorità di omologazione una domanda di omologazione UE e il fascicolo informativo di cui all’.
Qualora sia stabilito al di fuori dell’Unione, il fabbricante designa un rappresentante unico stabilito nell’Unione che lo rappresenti dinanzi all’autorità di omologazione. Qualora sia stabilito all’interno dell’Unione, il fabbricante può nominare tale rappresentante.
2. L’omologazione UE consiste nell’omologazione della macchina mobile non stradale nella sua interezza con un’unica operazione.
3. Per un determinato tipo di macchina mobile non stradale viene presentata una sola domanda di omologazione UE, in un solo Stato membro e a una sola autorità di omologazione.
4. Per ogni tipo di macchina mobile non stradale da omologare viene presentata una domanda di omologazione UE distinta.
Storico versioni
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