Art. 17 · Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di macchine mobili non stradali

Art. 17

Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di macchine mobili non stradali

In vigore dal 19 dic 2024
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di macchine mobili non stradali 1.   Le macchine mobili non stradali destinate alla circolazione su strade pubbliche sono messe a disposizione sul mercato, immatricolate o immesse in circolazione solo se conformi al presente regolamento. 2.   Le macchine mobili non stradali sono conformi al presente regolamento solo se sono rispettati gli obblighi corrispondenti a tali macchine stabiliti dal regolamento.
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