Art. 16
Requisiti tecnici per le macchine mobili non stradali destinate alla circolazione sulle strade pubbliche
In vigore dal 19 dic 2024
Requisiti tecnici per le macchine mobili non stradali destinate alla circolazione sulle strade pubbliche
1. La macchina mobile non stradale è progettata, costruita e assemblata in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti e le altre persone e il rischio di danni alle infrastrutture stradali nella zona ad essa circostante, quando la macchina circola su una strada pubblica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle norme dettagliate relative alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli elementi seguenti:
a)
integrità della struttura del veicolo;
b)
velocità massima di progetto, regolatore di velocità, dispositivi di limitazione della velocità e tachimetri;
c)
dispositivi di frenatura;
d)
sterzo;
e)
campo visivo;
f)
tergicristalli;
g)
vetrature e relativa installazione;
h)
dispositivi per la visione indiretta;
i)
illuminazione, installazione di dispositivi di illuminazione, nonché avvertenze e marcature visive;
j)
parte esterna e accessori nella posizione su strada, compresa l’attrezzatura da lavoro e la struttura mobile;
k)
segnalatori acustici e relativa installazione;
l)
sistemi di riscaldamento, sbrinamento e disappannamento;
m)
alloggiamenti delle targhe di immatricolazione;
n)
targhetta e marcatura regolamentari;
o)
dimensioni;
p)
masse;
q)
sistemi di stoccaggio dell’energia;
r)
pneumatici;
s)
retromarcia;
t)
cingoli;
u)
dispositivi e componenti di accoppiamento meccanico;
v)
posti a sedere del conducente e degli altri occupanti e sistemi di ritenuta;
w)
aggiunte al manuale dell’operatore riguardanti specificamente l’uso su strada;
x)
comandi dell’operatore.
Con gli atti delegati di cui al primo comma possono essere stabilite norme dettagliate per qualsivoglia altro elemento, ove necessario, derivante da progressi tecnici e scientifici, atte a garantire la conformità al paragrafo 1.
Gli atti delegati di cui al primo comma comprendono anche, se appropriato, norme dettagliate su quanto segue:
a)
procedure di prova selezionate tra quelle elencate all’, paragrafo 3;
b)
metodi di prova;
c)
valori limite o parametri, in relazione a tutti gli elementi elencati al primo comma;
d)
descrizione dell’attrezzatura o delle parti di attrezzatura di cui le macchine mobili non stradali sono dotate;
e)
caratteristiche specifiche delle macchine mobili non stradali.
Gli atti delegati di cui al primo comma possono prevedere norme dettagliate diverse per i diversi gruppi di macchine mobili non stradali e specificano se le loro disposizioni si applicano alle macchine mobili non stradali destinate alla circolazione su strade pubbliche con conducente o senza conducente o a entrambe le categorie.
3. Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione garantisce che le prescrizioni stabilite in tali atti delegati siano allineate, coerenti e complementari alle prescrizioni applicabili alle macchine mobili non stradali a norma di altri atti del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) 2023/1230. Nella preparazione di tali atti delegati, la Commissione svolge adeguate consultazioni, anche con le parti interessate.
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