Art. 14 · Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Art. 14

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 19 dic 2024
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Un importatore o un distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante nei casi seguenti: a) qualora l’importatore o il distributore metta a disposizione sul mercato, immatricoli o sia responsabile dell’entrata in circolazione di una macchina mobile non stradale con il suo nome o marchio; b) qualora l’importatore o il distributore modifichi tale macchina in modo da poterne compromettere la conformità al presente regolamento.
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