Art. 13 · Obblighi specifici dei distributori

Art. 13

Obblighi specifici dei distributori

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi specifici dei distributori 1.   I distributori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che una macchina mobile non stradale sotto la loro responsabilità non sia conforme al presente regolamento ne informano il fabbricante, l’importatore e l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE o l’omologazione individuale UE e non mettono la macchina mobile non stradale a disposizione sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. 2.   I distributori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento ne informano il fabbricante, l’importatore e l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE o l’omologazione individuale UE. 3.   I distributori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente il fabbricante, l’importatore, le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato la macchina. Il distributore informa altresì tali autorità in merito ad ogni provvedimento preso e fornisce, in particolare, informazioni relative al rischio grave e alle misure correttive adottate dal fabbricante. 4.   A seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale, un distributore fa in modo che il fabbricante fornisca all’autorità nazionale le informazioni di cui all’, paragrafo 4, o che l’importatore le fornisca le informazioni di cui all’, paragrafo 4. Il distributore collabora con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/1020 per eliminare i rischi presentati dalla macchina mobile non stradale che ha messo a disposizione sul mercato. 5.   I distributori informano immediatamente il fabbricante interessato in merito ai reclami ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti le macchine mobili non stradali che hanno messo a disposizione sul mercato.
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