Art. 10 · Obblighi generali degli importatori

Art. 10

Obblighi generali degli importatori

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi generali degli importatori 1.   Gli importatori garantiscono che le macchine mobili non stradali che immettono sul mercato appartengono a un tipo per il quale è stata rilasciata un’omologazione UE e sono conformi a tale tipo o hanno ricevuto un’omologazione individuale UE. 2.   Gli importatori garantiscono che le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE da essi immesse sul mercato rechino la targhetta e la marcatura regolamentari previste dal presente regolamento e che siano accompagnate dal certificato di conformità. Gli importatori garantiscono altresì che per le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi immesse sul mercato i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori siano redatti conformemente al presente regolamento e che gli obblighi stabiliti all’, paragrafi 3 e 4, siano rispettati ove applicabili. 3.   Gli importatori appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della macchina. L’indirizzo fornito dall’importatore indica un unico recapito a cui tale importatore può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato. 4.   Gli importatori garantiscono che, mentre una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE è sotto la loro responsabilità ed è destinata a essere messa a disposizione sul mercato, le condizioni di deposito o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità alle disposizioni applicabili del presente regolamento.
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