Art. 10
Obblighi generali degli importatori
In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi generali degli importatori
1. Gli importatori garantiscono che le macchine mobili non stradali che immettono sul mercato appartengono a un tipo per il quale è stata rilasciata un’omologazione UE e sono conformi a tale tipo o hanno ricevuto un’omologazione individuale UE.
2. Gli importatori garantiscono che le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE da essi immesse sul mercato rechino la targhetta e la marcatura regolamentari previste dal presente regolamento e che siano accompagnate dal certificato di conformità.
Gli importatori garantiscono altresì che per le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi immesse sul mercato i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori siano redatti conformemente al presente regolamento e che gli obblighi stabiliti all’, paragrafi 3 e 4, siano rispettati ove applicabili.
3. Gli importatori appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della macchina. L’indirizzo fornito dall’importatore indica un unico recapito a cui tale importatore può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.
4. Gli importatori garantiscono che, mentre una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE è sotto la loro responsabilità ed è destinata a essere messa a disposizione sul mercato, le condizioni di deposito o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità alle disposizioni applicabili del presente regolamento.
Storico versioni
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