Art. 8
Diritti fondamentali
In vigore dal 19 dic 2024
Diritti fondamentali
1. La raccolta e il trattamento di dati personali in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2025/12 da parte dei vettori aerei e delle autorità competenti non danno luogo a discriminazioni nei confronti delle persone per i motivi elencati all’ della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).
2. Il presente regolamento rispetta pienamente la dignità umana nonché i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta, incluso il diritto al rispetto della vita privata, all’asilo, alla protezione dei dati personali, alla libertà di circolazione e a mezzi di ricorso effettivi.
3. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane, alle persone con disabilità e alle persone vulnerabili. L’interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell’attuazione del presente regolamento.
Storico versioni
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