Art. 45 · Entrata in vigore e applicabilità

Art. 45

Entrata in vigore e applicabilità

In vigore dal 19 dic 2024
Entrata in vigore e applicabilità Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica: a) in relazione ai dati API, a decorrere dalla data corrispondente a due anni dopo l’entrata in funzione del router, determinata dalla Commissione conformemente all’; e b) in relazione ad altri dati PNR, a decorrere dalla data corrispondente a quattro anni dall’entrata in funzione del router, determinata dalla Commissione in conformità dell’. Tuttavia: a) l’, paragrafo 12, l’, paragrafo 3, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 5, l’, paragrafo 6, l’, paragrafo 4, l’, paragrafo 2, l’, paragrafo 2, gli , l’, paragrafo 1, e gli si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2025; b) l’, l’, paragrafi 1, 2 e 3, l’, paragrafi 1, 2 e 3, gli si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione del router, determinata dalla Commissione conformemente agli .
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