Art. 37 · Autorità nazionale di controllo delle API

Art. 37

Autorità nazionale di controllo delle API

In vigore dal 19 dic 2024
Autorità nazionale di controllo delle API 1.   Gli Stati membri designano una o più autorità nazionali di controllo delle API incaricate di monitorare, nel loro territorio, l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dei vettori aerei e di garantirne l’osservanza. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di controllo delle API dispongano di tutti i mezzi e i poteri di indagine e di esecuzione necessari per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento, anche imponendo, se del caso, le sanzioni di cui all’. Gli Stati membri provvedono affinché l’esercizio dei poteri conferiti all’autorità nazionale di controllo delle API sia soggetto a garanzie adeguate nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione. 3.   Entro la data di applicazione pertinente del presente regolamento di cui all’, secondo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e i dati di contatto delle autorità designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Essi informano la Commissione senza ritardo di successivi cambiamenti o modifiche di quanto sopra. 4.   Il presente articolo non pregiudica i poteri delle autorità di controllo di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679, all’ della direttiva (UE) 2016/680 e all’ della direttiva (UE) 2016/681.
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