Art. 28
Consiglio di gestione del programma
In vigore dal 19 dic 2024
Consiglio di gestione del programma
1. Entro il 28 gennaio 2025, il consiglio di amministrazione di eu-LISA istituisce un consiglio di gestione del programma. Questo è costituito da 10 membri:
a)
sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri o supplenti;
b)
il presidente del gruppo consultivo API-PNR di cui all’;
c)
un membro del personale di eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo; e
d)
un membro nominato dalla Commissione.
Per quanto riguarda la lettera a), i membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA sono eletti solo tra i suoi membri o i suoi supplenti degli Stati membri cui si applica il presente regolamento.
2. Il consiglio di gestione del programma elabora il proprio regolamento interno che deve essere adottato dal consiglio di amministrazione di eu-LISA.
La presidenza è esercitata da uno Stato membro che è membro del consiglio di gestione del programma.
3. Il consiglio di gestione del programma sorveglia l’effettivo adempimento dei compiti di eu-LISA relativi alla progettazione e allo sviluppo del router conformemente all’.
Su richiesta del consiglio di gestione del programma, eu-LISA fornisce informazioni dettagliate e aggiornate sulla progettazione e sullo sviluppo del router, comprese le risorse assegnate da eu-LISA.
4. Il consiglio di gestione del programma presenta periodicamente, almeno tre volte a trimestre, relazioni scritte sui progressi compiuti nella progettazione e nello sviluppo del router al consiglio di amministrazione di eu-LISA.
5. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare il consiglio di amministrazione di eu-LISA o i suoi membri.
6. Il consiglio di gestione del programma cessa di esistere alla data di applicazione del presente regolamento di cui all’, secondo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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