Art. 24
Connessione dei vettori aerei al router
In vigore dal 19 dic 2024
Connessione dei vettori aerei al router
1. I vettori aerei garantiscono la loro connessione al router. Essi provvedono affinché i loro sistemi e infrastrutture per il trasferimento dei dati API e altri dati PNR al router a norma del presente regolamento siano integrati con il router.
I vettori aerei provvedono affinché la connessione e l’integrazione con il router consentano loro di trasferire tali dati API e altri dati PNR, nonché di scambiare tutte le comunicazioni ad essi relative, in modo lecito, sicuro, efficace e rapido. A tal fine, i vettori aerei effettuano prove del trasferimento dei dati API e di altri dati PNR al router in cooperazione con eu-LISA a norma dell’, paragrafo 3.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le norme dettagliate necessarie per le connessioni e l’integrazione con il router di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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